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In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività della azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa, e potendosi prescindere, ai fini dell’accertamento della strumentalità, dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale.(segue

Per i soggetti Ires, le regole di deduzione degli interessi passivi sono fissate dall’articolo 96 del Tuir, che, a partire dal 2008, ha sostituito la precedente disciplina (thin capitalization, pro rata patrimoniale e pro rata generale). Nello specifico, il citato articolo 96 prevede per i soggetti Ires quanto segue:gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; la parte “eccedente” è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL); gli interessi passivi e gli oneri assimilati non deducibili in un determinato periodo di imposta possono essere riportati a nuovo ed essere dedotti nei periodi di imposta successivi laddove vi sia capienza. (segue