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Alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratto di appalto, aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di abitazioni classificate non di lusso, trova applicazione l’aliquota Iva agevolata del 4%, se il committente è in possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, ai sensi del combinato disposto di cui ai n. 21 e n. 39 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972.(segue

Con la sentenza resa nella causa C-672/16 del 28 febbraio 2018 (Imofloresmira – Investimentos Imobiliários), la Corte di giustizia ha affermato che “gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’Iva inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo” (punto 53).(segue

Quando si affronta la detrazione dell’Iva relativa ad acquisti effettuati da soggetti passivi che operano nel comparto immobiliare occorre far riferimento a diverse disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972. Ciò in ragione del fatto che, al riguardo, sono previste tipologie di indetraibilità di natura differente:una indetraibilità specifica contenuta nell’articolo 19, comma 2, del D.P.R. 633/1972; una indetraibilità oggettiva regolata dall’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 633/1972; una indetraibilità da pro-rata di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972. Volendo focalizzare l’attenzione su quest’ultima, si ricorda che, per i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo a operazioni esenti ai fini Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis del D.P.R. 633/1972, secondo cui il pro-rata deriva dalla differenza delle due grandezze indicate nella seguente tabella. (segue

Tra le principali novità 2016 in materia di detrazioni Irpef troviamo l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 56 della L. 208/2015 che prevede la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La L. 19/2017 di conversione del decreto Milleproroghe ha poi prorogato l’agevolazione a tutto il 2017.Sotto il profilo oggettivo, come già evidenziato, la detrazione in esame si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, in possesso di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.Dal punto di vista sostanziale, quindi:la norma agevolativa non è limitata all’acquisto dell’abitazione principale; non sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9; non sono previsti vincoli di utilizzo. (segue

L’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che se un contribuente svolge sia un’attività che dà luogo a operazioni soggette a Iva o a queste assimilate, sia un’attività che dà luogo a operazioni esenti da imposta, lo stesso deve operare la detrazione in base a una percentuale (pro rata), determinata con i criteri dettati dal successivo articolo 19-bis, da applicare a tutta l’imposta a monte e non soltanto a quella relativa ai beni e servizi a uso promiscuo. In buona sostanza, i soggetti che si trovano nell’anzidetta situazione, che svolgono, cioè, un’attività imponibile e una esente, non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi, a seconda della loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti, poiché l’imposta detraibile è determinata applicando il pro rata a tutta l’imposta assolta sugli acquisti (sulla legittimità di tale impostazione, confermata dalle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, si richiama la sentenza Mercedes-Benz Italia, di cui alla causa C-378/15 del 14 dicembre 2016). (segue

L’imposta sul valore aggiunto è ispirata al criterio della neutralità nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, criterio necessario al fine di garantire che le operazioni arrivino fino al consumatore finale senza eventuali distorsioni causate dal carico fiscale. In termini pratici, la neutralità dell’imposta si realizza attraverso:l’istituto della detrazione (a monte), che non può mai essere negata o limitata se non in casi eccezionali tassativamente previsti; l’istituto della rivalsa (a valle); l’individuazione dei soggetti autorizzati ad esercitare la rivalsa e a portare l’imposta in detrazione.Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 18 del D.P.R. 633/1972 “il soggetto che effettua la cessione dei beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”. (segue

La possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva assolta sulle spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un immobile di proprietà altrui, detenuto in comodato, è un tema sul quale si registrano posizioni essenzialmente convergenti all’interno della prassi amministrativa e della giurisprudenza.Dal punto di vista normativo, la disposizione di riferimento è l’articolo 30, comma 3, lettera c), del D.P.R. 633/1972, che consente al contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, “limitatamente all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili”. Anche il rimborso infrannuale è ammesso, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, dello stesso D.P.R. 633/1972, se il contribuente “effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.(segue