Crowdfunding immobiliare: grande opportunità, molta strada ancora da fare
Le piattaforme di crowdfunding immobiliare stanno riscuotendo un crescente successo, sia fra gli operatori che fra il pubblico dei finanziatori.
Le piattaforme di crowdfunding immobiliare stanno riscuotendo un crescente successo, sia fra gli operatori che fra il pubblico dei finanziatori.
L’Associazione T.S.E.I. (cui PR.E.G.I.A. aderisce da anni) pubblica un suo nuovo quaderno, che siamo orgogliosi di inserire nella nostra “Libreria“.
Il settore alberghiero, nel nostro paese, presenta una struttura assai più disaggregata e vulnerabile rispetto a quanto avviene nelle altre principali nazioni. Le conseguenze negative di un’eccessiva frammentazione sono sotto gli occhi di tutti, in quanto ostacolano sia strategie commerciali, sia politiche di contenimento dei costi, razionalizzazione gestionale, miglioramento dell’efficienza. Questa situazione si riverbera inevitabilmente anche sugli immobili alberghieri, il cui valore viene sempre più strettamente correlato alla capacità di generare reddito della tipologia aziendale ivi insediata o insediabile.Esiste una ricetta per risolvere questo problema?L’autore invoca un ruolo più attivo (e addirittura determinante) delle banche d’affari, soggetti in grado di convogliare capitale di rischio su specifiche situazioni imprenditoriali, favorendo altresì operazioni di integrazione, fusione e incorporazione aziendale, essenziali per giungere alla costituzione di società di dimensioni più rilevanti, maggiormente idonee ad affrontare lo scenario competitivo. L’intervento della “merchant bank” diventa pertanto non un’iniziativa fine a se stessa, bensì prodromica alla successiva individuazione di un potenziale investitore, il quale valuterà in termini positivi una struttura aziendale riconfigurata strategicamente.Scarica e leggi l'articolo completo:[button size='' style='' text='Download pdf' icon='' icon_color='' link='/wp-content/uploads/Necci_merchantbank.pdf' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']
In tema di accertamento immobiliare, l’unico criterio oggettivo che possa essere utilizzato è quello di determinare il valore del fabbricato attraverso la perizia di stima effettuata dalla banca mutuante.Questo valore ha il pregio di essere determinato in un quadro che si presume di terzietà e di costituire un punto fermo per l’Istituto di credito nel momento in cui si determina a concedere il mutuo e, a cascata, anche per l’acquirente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 28 febbraio 2017, n. 5190.Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, rettificava il reddito prodotto dalla società in relazione alla vendita di 13 immobili presuntivamente avvenuta a un corrispettivo inferiore rispetto a quello effettivo. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che riduceva l’accertamento alle sole compravendite per le quali era stato erogato un mutuo, determinando il valore in pari misura. (segue
Beneficiano della detrazione Irpef del 19% le spese sostenute nell’anno 2016 per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per:la costruzione di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, ovvero “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”. (segue
Per i soggetti Ires, le regole di deduzione degli interessi passivi sono fissate dall’articolo 96 del Tuir, che, a partire dal 2008, ha sostituito la precedente disciplina (thin capitalization, pro rata patrimoniale e pro rata generale). Nello specifico, il citato articolo 96 prevede per i soggetti Ires quanto segue:gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; la parte “eccedente” è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL); gli interessi passivi e gli oneri assimilati non deducibili in un determinato periodo di imposta possono essere riportati a nuovo ed essere dedotti nei periodi di imposta successivi laddove vi sia capienza. (segue
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