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Con la conversione in legge del c.d. Decreto Agosto (D.L. 104/2020), si sono per l’ennesima volta riaperti i termini per rivalutare i beni d’impresa con modifiche rilevanti rispetto alle disposizioni contenute nelle precedenti leggi di rivalutazione.

Il Decreto “Liquidità” nella versione finale, modificato in sede di conversione in legge, prevede a favore di imprese ed enti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Inoltre, in considerazione della potenziale crisi di liquidità delle società alle prese con l’emergenza Covid-19, per le imprese degli altri settori la rivalutazione potrà essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, 31 dicembre 2020 o 31 dicembre 2021. Questi due brevi articoli fanno il punto sulla situazione, tracciando le regole che vanno seguite per poter beneficiare di questa importante opportunità, ovviamente in relazione a quei beni che, rispetto al costo storico, si siano effettivamente rivalutati. In tale situazione, la norma consente di adottare una misura che favorisce un’esposizione più trasparente dell’effettivo grado di capitalizzazione delle imprese: un aspetto quanto mai cruciale per il nostro paese, dove molto spesso i bilanci aziendali presentano gravi inadeguatezze dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi e alla composizione dell’attivo patrimoniale. Non solo: l’aggiornamento dei valori ridurrà l'incidenza fiscale su eventuali future cessioni dell'immobile o dell'azienda, rendendo più agevoli tali compravendite e quindi facilitando la movimentazione di queste importanti risorse, anche nell'ottica di stimolare l'ingresso di investitori internazionali o di fondi immobiliari.Scarica e leggi l'articolo completo:[button size='' style='' text='Download pdf' icon='' icon_color='' link='/wp-content/uploads/fisco_rivalutalberghi.pdf' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']

Le presunzioni, ai sensi dell’articolo 2727, cod. civ., consistono in fatti o nozioni che, sebbene acquisiti o conosciuti, non forniscono alcuna diretta dimostrazione di situazioni o accadimenti, ma permettono comunque di risalire a questi attraverso un processo di logica consequenzialità, e pertanto, in punto di diritto, sono “le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato”. Con l’ausilio delle indicazioni offerte dal Comando generale della GdF, nella maxi circolare n. 1/2018, diramata il 27 novembre 2017, puntiamo la nostra attenzione sulle presunzioni nel settore immobiliare.Scarica e leggi l'articolo completo:[button size='' style='' text='Download pdf' icon='' icon_color='' link='/wp-content/uploads/ci_tozzi.pdf' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin=''] 

Alle prestazioni di servizi, dipendenti da contratto di appalto, aventi ad oggetto la costruzione o l’ampliamento di abitazioni classificate non di lusso, trova applicazione l’aliquota Iva agevolata del 4%, se il committente è in possesso dei requisiti per l’agevolazione “prima casa”, ai sensi del combinato disposto di cui ai n. 21 e n. 39 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972.(segue

L’articolo 16 Tuir prevede l’attribuzione di specifiche detrazioni ai soggetti titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale che variano in relazione all’ammontare del reddito complessivo del contribuente.(segue

Con la sentenza resa nella causa C-672/16 del 28 febbraio 2018 (Imofloresmira – Investimentos Imobiliários), la Corte di giustizia ha affermato che “gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 della direttiva Iva devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’Iva inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie operazioni soggette ad imposta, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo” (punto 53).(segue

In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività della azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa, e potendosi prescindere, ai fini dell’accertamento della strumentalità, dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale.(segue

(Spagna sud-occidentale, 1995)Nel cuore dell'Andalusia, la società immobiliare italiana aveva realizzato questo grande residence negli anni '70, quando era in espansione e costruiva un po' dappertutto.  Trovato un gestore efficiente, ha mantenuto la proprietà dei monolocali, affidando la gestione del complesso turistico (con ristorante, piscine e negozi) a questa brillante impresa locale che procura un eccellente reddito annuo.  In effetti il gestore è davvero abile: ha inserito la struttura in un giro di "tour operator" per lo più anglofoni, ed ecco che il complesso, per dodici mesi l'anno, pullula di canadesi, statunitensi e britannici.Vent'anni dopo le cose sono cambiate, e l'immobiliare avrebbe bisogno di "ossigeno" finanziario, per cui decide di vendere questi 300 monolocali, che il gestore continua a valorizzare brillantemente come camere d'albergo.Un anno di pubblicità sulle principali testate economiche italiane dà pochi frutti.  Si propone un ottimo investimento immobiliare in Spagna con reddito garantito del 10% annuo.  Ma opportunità ce ne sono molte altre, fra gli immobili e non, e il fascino della Spagna non sembra una sirena sufficiente ad attirare investitori oculati.Il consulente cui viene chiesto di affrontare il problema si accorge che occorre capovolgere tutto.  Questo è un prodotto da "vorrei ma non posso": l'ideale per chi desidererebbe avere una casa all'estero (anche un buchetto, uno "studio" alla francese), ma non dispone di quei 50 o 60 milioni di lire (35.000/40.000 dollari U.S.A. di allora) che sono la soglia minima di accesso all'acquisto."Davvero paghereste il 10% come reddito annuo sul prezzo di vendita?  Allora scontiamolo tutto all'inizio, anche a un tasso di attualizzazione elevato, così voi (società immobiliare) siete sicuri di non rimetterci."La logica è essenziale.  Questo tipo di acquirente non è interessato al reddito, e può permettersi una vacanza in Spagna giusto una volta l'anno: l'Andalusia non è come la riviera ligure o romagnola, dove ci si va in macchina ogni week-end; e i voli "low cost" non sono stati ancora inventati.Il listino, adesso, è un invito a nozze.  Con poco più di 30 milioni di lire (22.000 USD) chiunque può comprare un monolocale con una formula sottilmente articolata.  L'acquirente lascia alla società immobiliare l'usufrutto per 11 anni, per cui sarà tale società a incassare i redditi di gestione; egli, tuttavia, ha diritto a utilizzare gratuitamente l'alloggio per un periodo da 2 a 6 settimane, secondo la stagione che sceglie (alta, media o bassa), con tariffe preferenziali al ristorante.  Fra 11 anni l'usufrutto svanirà e l'acquirente resterà pieno proprietario del bene.I vantaggi fiscali sono notevoli: l'acquisto della sola nuda proprietà, essendo meno costoso, genera un'imposta minore e la futura ricongiunzione con l'usufrutto sarà esente.  Inoltre, mentre il reddito annuo "cash" sarebbe stato soggetto a imposte dirette, l'utilizzo gratuito dell'immobile non ha certo implicazioni tributarie!La pubblicità avviene tramite emittenti televisive locali in alcune regioni italiane e la formula di vendita è tipica di questa tipologia immobiliare: "Venite a trascorrere un fine settimana laggiù; se vi piace comprate, altrimenti ci rimborsate le sole spese vive del viaggio".Ma tutti i visitatori comprano e, nel giro di un mese, una trentina di miniappartamenti sono già stati venduti.  Il gestore, temendo di perdere in futuro il controllo della struttura, avanza un'offerta importante alla società immobiliare, che monetizza in tal modo il suo investimento.Perché raccontare questa vicenda?  Non certo per imitarla: oggi le condizioni sono diverse, e un caso del genere, forse, non sarebbe replicabile.  Piuttosto, per comprendere come i successi, nel settore delle società immobiliari, spesso richiedono l'impostazione di una strategia che non può prescindere da una corretta individuazione ex-ante dei potenziali acquirenti e delle loro effettive esigenze. 

Con il provvedimento n. 132395 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche mediante la gestione di portali telematici, devono adempiere ai nuovi obblighi introdotti dalla Manovra correttiva (D.L. 50/2017).Si ricorda, infatti, che questi soggetti sono tenuti a operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi relativi a contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o ne incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario (locatore). La ritenuta deve essere considerata a titolo di imposta o di acconto a seconda che il soggetto percettore decida di optare o meno per la cedolare secca.L’altro adempimento è quello che riguarda la trasmissione dei dati relativi a contratti di locazione breve che, invece, è posto a carico degli intermediari che sono intervenuti nella conclusione dei contratti medesimi.(segue

Il D.L. 50/2017 è intervenuto sul tema delle locazioni turistiche di breve durata. Al riguardo, va ricordato che la risoluzione 88/E/2017 ha istituito i codici tributo da utilizzare per ilversamento delle ritenute da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.Detto ciò, tra le numerose previsioni introdotte dal decreto spicca certamente il tema dei servizi aggiuntivi idonei a ricondurre i proventi da fondiari a commerciali.Servizi aggiuntivi La problematica della qualificazione delle locazioni accompagnate da servizi aggiuntivi forniti agli utilizzatori degli immobili, anche se trascurata, non è certo nuova.Con un documento risalente si era infatti espressa l’Agenzia delle Entrate: attraverso la R.M. 9/1916 del 31 dicembre 1986 l’Amministrazione Finanziaria sposò la tesi restrittiva secondo cui si configura attività d’impresa nel caso di affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, anche del tutto elementari quali la consegna ed il cambio della biancheria e il riassetto del locale, pur in mancanza di organizzazione.Qualora tale attività fosse svolta in maniera occasionale comunque non sarebbe possibile parlare di locazione, bensì si verrebbe a configurare un reddito diverso, quale reddito commerciale occasionale. (segue

L’articolo 16–bis del Tuir prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.Pertanto, in caso di cessione dell’immobile oggetto di interventi per i quali il cedente stava fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo solamente nel caso in cui sia espressamente previsto nell’atto di compravendita: in caso contrario la detrazione passa all’acquirente.Come chiarito nella circolare AdE 19/E/2012 per determinare chi può fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31.12 di quell’anno, anche nell’ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente: ad esempio, se in un contratto di compravendita di un immobile del 5 dicembre 2016 è prevista una clausola diretta a mantenere la detrazione residua in capo al cedente, quest'ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione riferita al 2016. (segue

Quando si affronta la detrazione dell’Iva relativa ad acquisti effettuati da soggetti passivi che operano nel comparto immobiliare occorre far riferimento a diverse disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972. Ciò in ragione del fatto che, al riguardo, sono previste tipologie di indetraibilità di natura differente:una indetraibilità specifica contenuta nell’articolo 19, comma 2, del D.P.R. 633/1972; una indetraibilità oggettiva regolata dall’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 633/1972; una indetraibilità da pro-rata di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972. Volendo focalizzare l’attenzione su quest’ultima, si ricorda che, per i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo a operazioni esenti ai fini Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis del D.P.R. 633/1972, secondo cui il pro-rata deriva dalla differenza delle due grandezze indicate nella seguente tabella. (segue

Tra le principali novità 2016 in materia di detrazioni Irpef troviamo l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 56 della L. 208/2015 che prevede la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La L. 19/2017 di conversione del decreto Milleproroghe ha poi prorogato l’agevolazione a tutto il 2017.Sotto il profilo oggettivo, come già evidenziato, la detrazione in esame si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, in possesso di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.Dal punto di vista sostanziale, quindi:la norma agevolativa non è limitata all’acquisto dell’abitazione principale; non sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9; non sono previsti vincoli di utilizzo. (segue

In tema di accertamento immobiliare, l’unico criterio oggettivo che possa essere utilizzato è quello di determinare il valore del fabbricato attraverso la perizia di stima effettuata dalla banca mutuante.Questo valore ha il pregio di essere determinato in un quadro che si presume di terzietà e di costituire un punto fermo per l’Istituto di credito nel momento in cui si determina a concedere il mutuo e, a cascata, anche per l’acquirente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 28 febbraio 2017, n. 5190.Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, rettificava il reddito prodotto dalla società in relazione alla vendita di 13 immobili presuntivamente avvenuta a un corrispettivo inferiore rispetto a quello effettivo. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che riduceva l’accertamento alle sole compravendite per le quali era stato erogato un mutuo, determinando il valore in pari misura. (segue

L’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che se un contribuente svolge sia un’attività che dà luogo a operazioni soggette a Iva o a queste assimilate, sia un’attività che dà luogo a operazioni esenti da imposta, lo stesso deve operare la detrazione in base a una percentuale (pro rata), determinata con i criteri dettati dal successivo articolo 19-bis, da applicare a tutta l’imposta a monte e non soltanto a quella relativa ai beni e servizi a uso promiscuo. In buona sostanza, i soggetti che si trovano nell’anzidetta situazione, che svolgono, cioè, un’attività imponibile e una esente, non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi, a seconda della loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti, poiché l’imposta detraibile è determinata applicando il pro rata a tutta l’imposta assolta sugli acquisti (sulla legittimità di tale impostazione, confermata dalle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, si richiama la sentenza Mercedes-Benz Italia, di cui alla causa C-378/15 del 14 dicembre 2016). (segue

Beneficiano della detrazione Irpef del 19% le spese sostenute nell’anno 2016 per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per:la costruzione di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, ovvero “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”. (segue

L’imposta sul valore aggiunto è ispirata al criterio della neutralità nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, criterio necessario al fine di garantire che le operazioni arrivino fino al consumatore finale senza eventuali distorsioni causate dal carico fiscale. In termini pratici, la neutralità dell’imposta si realizza attraverso:l’istituto della detrazione (a monte), che non può mai essere negata o limitata se non in casi eccezionali tassativamente previsti; l’istituto della rivalsa (a valle); l’individuazione dei soggetti autorizzati ad esercitare la rivalsa e a portare l’imposta in detrazione.Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 18 del D.P.R. 633/1972 “il soggetto che effettua la cessione dei beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”. (segue