fiscalità Tag

  • Tutti
  • Libreria
  • Rivedeventi
  • Notizie
  • Case history

La possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva assolta sulle spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un immobile di proprietà altrui, detenuto in comodato, è un tema sul quale si registrano posizioni essenzialmente convergenti all’interno della prassi amministrativa e della giurisprudenza.Dal punto di vista normativo, la disposizione di riferimento è l’articolo 30, comma 3, lettera c), del D.P.R. 633/1972, che consente al contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, “limitatamente all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili”. Anche il rimborso infrannuale è ammesso, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, dello stesso D.P.R. 633/1972, se il contribuente “effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.(segue

Per i soggetti Ires, le regole di deduzione degli interessi passivi sono fissate dall’articolo 96 del Tuir, che, a partire dal 2008, ha sostituito la precedente disciplina (thin capitalization, pro rata patrimoniale e pro rata generale). Nello specifico, il citato articolo 96 prevede per i soggetti Ires quanto segue:gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; la parte “eccedente” è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL); gli interessi passivi e gli oneri assimilati non deducibili in un determinato periodo di imposta possono essere riportati a nuovo ed essere dedotti nei periodi di imposta successivi laddove vi sia capienza. (segue