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In un precedente intervento è stata affrontato il tema delle ritenute nelle c.d. locazioni brevi, di cui all’articolo 4 D.L. 50/2017, tralasciando, in quella sede, l’ambito prettamente procedurale riguardante la fase successiva, ossia la certificazione dell’avvenuta applicazione della ritenuta del 21%, sia essa a titolo d’acconto o a titolo definitivo.(segue

Come già messo in evidenza in precedenti interventi, con l’articolo 4 D.L. 50/2017 il Legislatore ha introdotto nuovi obblighi per i soggetti, persone fisiche non titolari di partita Iva, che locano a breve termine immobili a destinazione abitativa.Il citato riferimento normativo prevede, al sussistere di determinate e ben specifiche condizioni (non oggetto di analisi nel presente intervento), la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva prevista per la cedolare secca, di cui all’articolo 3 D.Lgs. 23/2011.(segue

Con la sentenza n. 26447/2017, la Cassazione, ribadisce che il reddito derivante dalla locazione di un immobile può considerarsi reddito “fondiario” esclusivamente se la parte locatrice dispone del possesso del bene locato in quanto proprietaria, usufruttuaria o titolare di altro diritto reale sul bene.In particolare, non è suscettibile di interpretazione “estensiva” la previsione che lega il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto, a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all’imposizione diretta.(segue

La circolare AdE 24/E/2017 ha confermato che il regime fiscale delle locazioni brevi deroga alcuni principi di ordine generale del sistema tributario. Ciò potrebbe ingenerare non poche difficoltà soprattutto con riferimento al caso della sublocazione e della concessione in godimento dell’immobile da parte del comodatario.Per quanto riguarda il primo aspetto, è noto che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, costituiscono redditi diversi quelli derivanti dalla sublocazione di beni immobili, se conseguiti al di fuori dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni.(segue

Con il provvedimento n. 132395 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche mediante la gestione di portali telematici, devono adempiere ai nuovi obblighi introdotti dalla Manovra correttiva (D.L. 50/2017).Si ricorda, infatti, che questi soggetti sono tenuti a operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi relativi a contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o ne incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario (locatore). La ritenuta deve essere considerata a titolo di imposta o di acconto a seconda che il soggetto percettore decida di optare o meno per la cedolare secca.L’altro adempimento è quello che riguarda la trasmissione dei dati relativi a contratti di locazione breve che, invece, è posto a carico degli intermediari che sono intervenuti nella conclusione dei contratti medesimi.(segue

Il D.L. 50/2017 è intervenuto sul tema delle locazioni turistiche di breve durata. Al riguardo, va ricordato che la risoluzione 88/E/2017 ha istituito i codici tributo da utilizzare per ilversamento delle ritenute da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.Detto ciò, tra le numerose previsioni introdotte dal decreto spicca certamente il tema dei servizi aggiuntivi idonei a ricondurre i proventi da fondiari a commerciali.Servizi aggiuntivi La problematica della qualificazione delle locazioni accompagnate da servizi aggiuntivi forniti agli utilizzatori degli immobili, anche se trascurata, non è certo nuova.Con un documento risalente si era infatti espressa l’Agenzia delle Entrate: attraverso la R.M. 9/1916 del 31 dicembre 1986 l’Amministrazione Finanziaria sposò la tesi restrittiva secondo cui si configura attività d’impresa nel caso di affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, anche del tutto elementari quali la consegna ed il cambio della biancheria e il riassetto del locale, pur in mancanza di organizzazione.Qualora tale attività fosse svolta in maniera occasionale comunque non sarebbe possibile parlare di locazione, bensì si verrebbe a configurare un reddito diverso, quale reddito commerciale occasionale. (segue

Le locazioni brevi sono oggi al centro dell’attenzione a seguito delle importanti novità introdotte, in materia fiscale, con la c.d. Manovra correttiva convertita nella L. 96/2017 nel Supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017 dello scorso 23 giugno. La rinnovata attenzione alla disciplina tributaria non può però farci ignorare la disciplina civilistica applicabile nel caso in cui sia stipulato un contratto di locazione breve.Concentrandoci sui contratti stipulati per finalità turistiche, giova richiamare il D.Lgs.79/2011, ancora oggi in vigore, nonostante l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 5 aprile 2012, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di molti articoli della citata disposizione.Il decreto legislativo in oggetto si concentra sulle “locazioni turistiche”, sancendo l’applicabilità delle disposizioni codicistiche in tema di locazione. (segue

La gestione fiscale di un bed&breakfast non prevede nulla di diverso rispetto all’ordinario trattamento di una qualsiasi attività d’impresa. Tale affermazione, tuttavia, presuppone un’analisi della questione sin dalle origini, o meglio dalle modalità con le quali un soggetto vuole condurre tale attività ai fini delle imposte, dirette e indirette. In particolare, una delle questioni sulle quali è necessario prestare estrema attenzione è la verifica dei presupposti per il conseguimento di un reddito di natura diversa, di cui all’articolo 67, comma 1 numero 3 lettera i) Tuir, ossia l’esercizio di un’attività di natura commerciale occasionale, piuttosto che l’esercizio di un’attività d’impresa commerciale di cui all’articolo 55 dello stesso Tuir. Il bed&breakfast (B&B) è un’attività ricettiva di tipo extralberghiero che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale. Negli ultimi anni questa attività ha visto registrare un notevole incremento, grazie anche alla facilità di apertura di questo tipo di esercizi, particolarmente adatti nelle grandi città turistiche. (segue