Notizie

In un precedente intervento è stata affrontato il tema delle ritenute nelle c.d. locazioni brevi, di cui all’articolo 4 D.L. 50/2017, tralasciando, in quella sede, l’ambito prettamente procedurale riguardante la fase successiva, ossia la certificazione dell’avvenuta applicazione della ritenuta del 21%, sia essa a titolo d’acconto o a titolo definitivo.(segue

La disciplina della perdita durevole di valore di un’immobilizzazione trae origine dall’articolo 2426, comma 1, n. 3, cod. civ., il quale, dopo aver definito ai nn. 1 e 2 i criteri di rilevazione inziale e la procedura di ammortamento, stabilisce che “l’immobilizzazione che, alla data di chiusura dell’esercizio, risulti durevolmentedi valore inferiore a quello determinato secondo i nn. 1 e 2 deve essere iscritta a tale minore valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all’avviamento”.(segue

Come già messo in evidenza in precedenti interventi, con l’articolo 4 D.L. 50/2017 il Legislatore ha introdotto nuovi obblighi per i soggetti, persone fisiche non titolari di partita Iva, che locano a breve termine immobili a destinazione abitativa.Il citato riferimento normativo prevede, al sussistere di determinate e ben specifiche condizioni (non oggetto di analisi nel presente intervento), la possibilità di applicare la tassazione sostitutiva prevista per la cedolare secca, di cui all’articolo 3 D.Lgs. 23/2011.(segue

Convegno "Valutazione Immobiliare. Prospettive del real estate in Italia" Lunedì 11 dicembre 2017 h 18.30 Aula 01 - SDA Bocconi Via Bocconi, 8 - 20136 Milano  L'evoluzione nelle strategie di investimento immobiliare e nella valutazione: un confronto tra ccademici e alcuni dei principali protagonisti del mercato sulle prospettive del real estate in Italia.Intervengono:Paolo Benedetto, Responsabile Asset & Wealth Management - Arcotecnica S.r.l. - Gruppo IPI Stefano Caselli, Professore Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari e Prorettore agli affari internazionali - Università Bocconi Aldo Mazzocco, Amministratore Delegato e Direttore Generale - Generali Real Estate S.p.A. Giacomo Morri, Professor of Corporate Finance & Real Estate - SDA Bocconi Carlo Alessandro Puri Negri, Presidente Sator Immobiliare SGR S.p.A. e Aedes SIIQ S.p.A.Il convegno è organizzato in occasione della presentazione del libro <<Valutazione Immobiliare . Metodologie e casi>> di Giacomo Morri e Paolo Benedetto, edito da Egea nella collana SDA Bocconi - Leading Management.Partecipazione gratuita. Per registrarsi: https://valutazione_immobiliare.eventbrite.com

Con la sentenza n. 26447/2017, la Cassazione, ribadisce che il reddito derivante dalla locazione di un immobile può considerarsi reddito “fondiario” esclusivamente se la parte locatrice dispone del possesso del bene locato in quanto proprietaria, usufruttuaria o titolare di altro diritto reale sul bene.In particolare, non è suscettibile di interpretazione “estensiva” la previsione che lega il concetto di reddito fondiario alla titolarità di un diritto reale sul bene immobile censito in catasto, a cui, per effetto di tale censimento, vengono attribuiti redditi presuntivi soggetti all’imposizione diretta.(segue

La circolare AdE 24/E/2017 ha confermato che il regime fiscale delle locazioni brevi deroga alcuni principi di ordine generale del sistema tributario. Ciò potrebbe ingenerare non poche difficoltà soprattutto con riferimento al caso della sublocazione e della concessione in godimento dell’immobile da parte del comodatario.Per quanto riguarda il primo aspetto, è noto che, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir, costituiscono redditi diversi quelli derivanti dalla sublocazione di beni immobili, se conseguiti al di fuori dell’esercizio d’impresa o di arti e professioni.(segue

Molto spesso per i contratti di locazione, oltre al conosciuto deposito cauzione, può essere prevista anche una disposizione contrattuale con la quale è previsto l’obbligo di stipula e presentazione di una fideiussione, sia essa assicurativa o bancaria, sia per i contratti di locazione “a uso abitativo”, ex L. 431/1998, e sia per i contratti “a uso diverso da quello abitativo”, ex L. 392/1978.(segue

In tema di imposte sui redditi, il riconoscimento del carattere strumentale di un immobile, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, presuppone la prova della funzione strumentale del bene non in senso oggettivo, ma in rapporto all’attività della azienda, non contemplando tale disposizione una categoria di beni la cui strumentalità è in re ipsa, e potendosi prescindere, ai fini dell’accertamento della strumentalità, dall’utilizzo diretto del bene da parte dell’azienda soltanto nel caso in cui risulti provata l’insuscettibilità, senza radicali trasformazioni, di una destinazione del bene diversa da quella accertata in relazione all’attività aziendale.(segue

Con il provvedimento n. 132395 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità con le quali i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche mediante la gestione di portali telematici, devono adempiere ai nuovi obblighi introdotti dalla Manovra correttiva (D.L. 50/2017).Si ricorda, infatti, che questi soggetti sono tenuti a operare una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi lordi relativi a contratti di locazione breve, qualora intervengano nel pagamento o ne incassino i corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario (locatore). La ritenuta deve essere considerata a titolo di imposta o di acconto a seconda che il soggetto percettore decida di optare o meno per la cedolare secca.L’altro adempimento è quello che riguarda la trasmissione dei dati relativi a contratti di locazione breve che, invece, è posto a carico degli intermediari che sono intervenuti nella conclusione dei contratti medesimi.(segue

Il D.L. 50/2017 è intervenuto sul tema delle locazioni turistiche di breve durata. Al riguardo, va ricordato che la risoluzione 88/E/2017 ha istituito i codici tributo da utilizzare per ilversamento delle ritenute da parte dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.Detto ciò, tra le numerose previsioni introdotte dal decreto spicca certamente il tema dei servizi aggiuntivi idonei a ricondurre i proventi da fondiari a commerciali.Servizi aggiuntivi La problematica della qualificazione delle locazioni accompagnate da servizi aggiuntivi forniti agli utilizzatori degli immobili, anche se trascurata, non è certo nuova.Con un documento risalente si era infatti espressa l’Agenzia delle Entrate: attraverso la R.M. 9/1916 del 31 dicembre 1986 l’Amministrazione Finanziaria sposò la tesi restrittiva secondo cui si configura attività d’impresa nel caso di affitto di camere ammobiliate, con prestazione di servizi accessori, anche del tutto elementari quali la consegna ed il cambio della biancheria e il riassetto del locale, pur in mancanza di organizzazione.Qualora tale attività fosse svolta in maniera occasionale comunque non sarebbe possibile parlare di locazione, bensì si verrebbe a configurare un reddito diverso, quale reddito commerciale occasionale. (segue

L’articolo 16–bis del Tuir prevede che, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte viene trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.Pertanto, in caso di cessione dell’immobile oggetto di interventi per i quali il cedente stava fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo solamente nel caso in cui sia espressamente previsto nell’atto di compravendita: in caso contrario la detrazione passa all’acquirente.Come chiarito nella circolare AdE 19/E/2012 per determinare chi può fruire della quota di detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31.12 di quell’anno, anche nell’ipotesi di opzione di mantenimento della detrazione in capo al cedente: ad esempio, se in un contratto di compravendita di un immobile del 5 dicembre 2016 è prevista una clausola diretta a mantenere la detrazione residua in capo al cedente, quest'ultimo fruirà dell'intera quota della detrazione riferita al 2016. (segue

Le locazioni brevi sono oggi al centro dell’attenzione a seguito delle importanti novità introdotte, in materia fiscale, con la c.d. Manovra correttiva convertita nella L. 96/2017 nel Supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017 dello scorso 23 giugno. La rinnovata attenzione alla disciplina tributaria non può però farci ignorare la disciplina civilistica applicabile nel caso in cui sia stipulato un contratto di locazione breve.Concentrandoci sui contratti stipulati per finalità turistiche, giova richiamare il D.Lgs.79/2011, ancora oggi in vigore, nonostante l’intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 5 aprile 2012, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di molti articoli della citata disposizione.Il decreto legislativo in oggetto si concentra sulle “locazioni turistiche”, sancendo l’applicabilità delle disposizioni codicistiche in tema di locazione. (segue

Quando si affronta la detrazione dell’Iva relativa ad acquisti effettuati da soggetti passivi che operano nel comparto immobiliare occorre far riferimento a diverse disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972. Ciò in ragione del fatto che, al riguardo, sono previste tipologie di indetraibilità di natura differente:una indetraibilità specifica contenuta nell’articolo 19, comma 2, del D.P.R. 633/1972; una indetraibilità oggettiva regolata dall’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 633/1972; una indetraibilità da pro-rata di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972. Volendo focalizzare l’attenzione su quest’ultima, si ricorda che, per i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo a operazioni esenti ai fini Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis del D.P.R. 633/1972, secondo cui il pro-rata deriva dalla differenza delle due grandezze indicate nella seguente tabella. (segue

Tra le principali novità 2016 in materia di detrazioni Irpef troviamo l’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 56 della L. 208/2015 che prevede la possibilità di detrarre il 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La L. 19/2017 di conversione del decreto Milleproroghe ha poi prorogato l’agevolazione a tutto il 2017.Sotto il profilo oggettivo, come già evidenziato, la detrazione in esame si applica all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, in possesso di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente.Dal punto di vista sostanziale, quindi:la norma agevolativa non è limitata all’acquisto dell’abitazione principale; non sono previste esclusioni per gli immobili c.d. di lusso aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9; non sono previsti vincoli di utilizzo. (segue

In tema di accertamento immobiliare, l’unico criterio oggettivo che possa essere utilizzato è quello di determinare il valore del fabbricato attraverso la perizia di stima effettuata dalla banca mutuante.Questo valore ha il pregio di essere determinato in un quadro che si presume di terzietà e di costituire un punto fermo per l’Istituto di credito nel momento in cui si determina a concedere il mutuo e, a cascata, anche per l’acquirente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 28 febbraio 2017, n. 5190.Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, rettificava il reddito prodotto dalla società in relazione alla vendita di 13 immobili presuntivamente avvenuta a un corrispettivo inferiore rispetto a quello effettivo. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che riduceva l’accertamento alle sole compravendite per le quali era stato erogato un mutuo, determinando il valore in pari misura. (segue

La legge di Bilancio 2017 (articolo 1 commi da 556 a 563, L. 232/2016) ha “riproposto” la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (eccetto gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa) e le partecipazioni in società controllate o collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2015.Tale rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2015 e deve risultare dal bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo (2016) per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2017.Pertanto, per i soggetti con esercizio “solare”, l'adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio chiuso il 31/12/2016 e in relazione ai beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2015.(segue

L’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che se un contribuente svolge sia un’attività che dà luogo a operazioni soggette a Iva o a queste assimilate, sia un’attività che dà luogo a operazioni esenti da imposta, lo stesso deve operare la detrazione in base a una percentuale (pro rata), determinata con i criteri dettati dal successivo articolo 19-bis, da applicare a tutta l’imposta a monte e non soltanto a quella relativa ai beni e servizi a uso promiscuo. In buona sostanza, i soggetti che si trovano nell’anzidetta situazione, che svolgono, cioè, un’attività imponibile e una esente, non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi, a seconda della loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti, poiché l’imposta detraibile è determinata applicando il pro rata a tutta l’imposta assolta sugli acquisti (sulla legittimità di tale impostazione, confermata dalle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, si richiama la sentenza Mercedes-Benz Italia, di cui alla causa C-378/15 del 14 dicembre 2016). (segue

La gestione fiscale di un bed&breakfast non prevede nulla di diverso rispetto all’ordinario trattamento di una qualsiasi attività d’impresa. Tale affermazione, tuttavia, presuppone un’analisi della questione sin dalle origini, o meglio dalle modalità con le quali un soggetto vuole condurre tale attività ai fini delle imposte, dirette e indirette. In particolare, una delle questioni sulle quali è necessario prestare estrema attenzione è la verifica dei presupposti per il conseguimento di un reddito di natura diversa, di cui all’articolo 67, comma 1 numero 3 lettera i) Tuir, ossia l’esercizio di un’attività di natura commerciale occasionale, piuttosto che l’esercizio di un’attività d’impresa commerciale di cui all’articolo 55 dello stesso Tuir. Il bed&breakfast (B&B) è un’attività ricettiva di tipo extralberghiero che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale. Negli ultimi anni questa attività ha visto registrare un notevole incremento, grazie anche alla facilità di apertura di questo tipo di esercizi, particolarmente adatti nelle grandi città turistiche. (segue

Beneficiano della detrazione Irpef del 19% le spese sostenute nell’anno 2016 per interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per:la costruzione di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale; interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, ovvero “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti”. (segue