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L’imposta sul valore aggiunto è ispirata al criterio della neutralità nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche, criterio necessario al fine di garantire che le operazioni arrivino fino al consumatore finale senza eventuali distorsioni causate dal carico fiscale. In termini pratici, la neutralità dell’imposta si realizza attraverso:l’istituto della detrazione (a monte), che non può mai essere negata o limitata se non in casi eccezionali tassativamente previsti; l’istituto della rivalsa (a valle); l’individuazione dei soggetti autorizzati ad esercitare la rivalsa e a portare l’imposta in detrazione.Infatti, in base a quanto previsto dall’articolo 18 del D.P.R. 633/1972 “il soggetto che effettua la cessione dei beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente”. (segue

La possibilità di chiedere il rimborso dell’Iva assolta sulle spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento di un immobile di proprietà altrui, detenuto in comodato, è un tema sul quale si registrano posizioni essenzialmente convergenti all’interno della prassi amministrativa e della giurisprudenza.Dal punto di vista normativo, la disposizione di riferimento è l’articolo 30, comma 3, lettera c), del D.P.R. 633/1972, che consente al contribuente di chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se di importo superiore a 2.582,28 euro, “limitatamente all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili”. Anche il rimborso infrannuale è ammesso, ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 2, dello stesso D.P.R. 633/1972, se il contribuente “effettua acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.(segue

Per i soggetti Ires, le regole di deduzione degli interessi passivi sono fissate dall’articolo 96 del Tuir, che, a partire dal 2008, ha sostituito la precedente disciplina (thin capitalization, pro rata patrimoniale e pro rata generale). Nello specifico, il citato articolo 96 prevede per i soggetti Ires quanto segue:gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono integralmente deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati; la parte “eccedente” è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL); gli interessi passivi e gli oneri assimilati non deducibili in un determinato periodo di imposta possono essere riportati a nuovo ed essere dedotti nei periodi di imposta successivi laddove vi sia capienza. (segue