immobili aziendali Tag

  • Tutti
  • Libreria
  • Rivedeventi
  • Notizie
  • Case history

Quando si affronta la detrazione dell’Iva relativa ad acquisti effettuati da soggetti passivi che operano nel comparto immobiliare occorre far riferimento a diverse disposizioni contenute nel D.P.R. 633/1972. Ciò in ragione del fatto che, al riguardo, sono previste tipologie di indetraibilità di natura differente:una indetraibilità specifica contenuta nell’articolo 19, comma 2, del D.P.R. 633/1972; una indetraibilità oggettiva regolata dall’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera i), del D.P.R. 633/1972; una indetraibilità da pro-rata di cui all’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972. Volendo focalizzare l’attenzione su quest’ultima, si ricorda che, per i contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo a operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo a operazioni esenti ai fini Iva, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alle operazioni che danno diritto alla detrazione e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui al successivo articolo 19-bis del D.P.R. 633/1972, secondo cui il pro-rata deriva dalla differenza delle due grandezze indicate nella seguente tabella. (segue

In tema di accertamento immobiliare, l’unico criterio oggettivo che possa essere utilizzato è quello di determinare il valore del fabbricato attraverso la perizia di stima effettuata dalla banca mutuante.Questo valore ha il pregio di essere determinato in un quadro che si presume di terzietà e di costituire un punto fermo per l’Istituto di credito nel momento in cui si determina a concedere il mutuo e, a cascata, anche per l’acquirente. È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione, con sentenza del 28 febbraio 2017, n. 5190.Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate, a seguito di accertamento induttivo ex articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, rettificava il reddito prodotto dalla società in relazione alla vendita di 13 immobili presuntivamente avvenuta a un corrispettivo inferiore rispetto a quello effettivo. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza, che riduceva l’accertamento alle sole compravendite per le quali era stato erogato un mutuo, determinando il valore in pari misura. (segue

La legge di Bilancio 2017 (articolo 1 commi da 556 a 563, L. 232/2016) ha “riproposto” la possibilità di rivalutare i beni d’impresa (eccetto gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa) e le partecipazioni in società controllate o collegate risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2015.Tale rivalutazione può essere eseguita con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2015 e deve risultare dal bilancio o rendiconto relativo all'esercizio successivo (2016) per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2017.Pertanto, per i soggetti con esercizio “solare”, l'adeguamento dei valori deve essere eseguito nel bilancio chiuso il 31/12/2016 e in relazione ai beni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2015.(segue

L’articolo 19, comma 5, del D.P.R. 633/1972 stabilisce che se un contribuente svolge sia un’attività che dà luogo a operazioni soggette a Iva o a queste assimilate, sia un’attività che dà luogo a operazioni esenti da imposta, lo stesso deve operare la detrazione in base a una percentuale (pro rata), determinata con i criteri dettati dal successivo articolo 19-bis, da applicare a tutta l’imposta a monte e non soltanto a quella relativa ai beni e servizi a uso promiscuo. In buona sostanza, i soggetti che si trovano nell’anzidetta situazione, che svolgono, cioè, un’attività imponibile e una esente, non devono procedere ad alcuna distinzione degli acquisti dei beni e dei servizi, a seconda della loro destinazione in operazioni imponibili o in operazioni esenti, poiché l’imposta detraibile è determinata applicando il pro rata a tutta l’imposta assolta sugli acquisti (sulla legittimità di tale impostazione, confermata dalle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, si richiama la sentenza Mercedes-Benz Italia, di cui alla causa C-378/15 del 14 dicembre 2016). (segue

Problematiche inerenti la Valutazione degli Immobili nell’ambito delle Procedure Esecutive e ConcorsualiAGGIORNAMENTO AL 31 GENNAIO 20161. PREMESSA Il presente elaborato si riferisce al documento pubblicato il 18/12/2015, del quale costituisce diretta integrazione e modifica. In concomitanza con tale pubblicazione, infatti, si sono verificate alcune innovazioni che, sebbene non abbiano portata tale da rivoluzionare il nostro operato, non possono comunque restare sottaciute. In primo luogo, l'A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) ha emesso le nuove “Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”. Queste riprendono presso che integralmente la precedente versione del 2011, a iniziare dall'indice dell'opera, che rimane invariato. Tuttavia alcuni elementi sono mutati e, per quanto di specifico interesse, verranno qui di seguito analizzati.La seconda innovazione consiste nella PdR (Prassi di Riferimento) appena emessa dall'UNI, che concerne la norma 11558 sul valutatore immobiliare. Si tratta di un documento finalizzato a standardizzare le modalità di valutazione dei requisiti di tali professionisti, e come tale è indirizzato agli enti di certificazione chiamati a svolgere tale valutazione. Peraltro, anche questo documento presenta alcuni punti che interagiscono col nostro elaborato del 18 dicembre.Trattandosi, nel complesso, di novità che rilevano in termini piuttosto limitati su detto elaborato, nelle prossime pagine si individueranno i singoli punti del lavoro che vengono opportunamente corretti, integrati e aggiornati alla luce dei documenti recentemente emessi.Scarica e leggi l'articolo completo:[button size='' style='' text='Download pdf' icon='' icon_color='' link='/wp-content/uploads/problematicheinerentivalutazioneimmobili_completo.pdf' target='_blank' color='' hover_color='' border_color='' hover_border_color='' background_color='' hover_background_color='' font_style='' font_weight='' text_align='' margin='']